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Come stabilito dall’articolo 8 del DPR n.74 del 16/04/2014, entrato in vigore il 12/07/2013, al termine controllo dell’efficienza energetica della caldaia, il tecnico abilitato deve redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo di efficienza energetica e riportarne parte dei dei dati nelle apposite sezioni del libretto di impianto per la climatizzazione invernale e/o estiva.
Il rapporto di controllo di efficienza energetica (a volte chiamato erroneamente libretto efficienza energetica) per le caldaie (gruppi termici) è quello di tipo 1, il rapporto di controllo di efficienza energetica per i condizionatori (gruppi frigo) è quello di tipo 2.
Il rapporto deve essere redatto almeno in duplice copia, considerando che una va consegnata al responsabile dell’impianto e l’altra rimane all’installatore/manutentore, una eventuale terza copia potrebbe essere richiesta dalla Regione o Provincia autonoma di competenza.
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